L’impresa fiumana fu in gran parte dovuta all’iniziativa dell’ambiente massonico. Il 2 settembre 1919, accanto al fratello Gabriele D’Annunzio a prendere la città dalmata, tra i legionari furono molti i liberi muratori e soprattutto lo furono i Giurati dei Ronchi, i sette ufficiali dei granatieri che spinsero il poeta soldato a porsi a capo dell’impresa. La “Carta del Carnaro” fu preparata, per conto di D’Annunzio, dal Fratello Cesare De Ambris.
Alla Carta del Carnaro, così come, negli anni a venire, la base dell’azione della Uil, ma anche dei primi nuclei del sindacalismo fascista, la Massoneria fornì una traccia fondamentale, come dimostra il discorso di insediamento di Domizio Torrigiani alla carica di Gran Maestro del Grande Oriente (23 giugno 1919).
Invochiamo, disse allora il Gran Maestro, “l’avvento di una Democrazia del lavoro in cui per avere capacità di diritti sia condizione indispensabile una reale ed effettiva operosità come nell’antica Democrazia di una città d’Italia fu necessario per godere dei diritti pubblici essere iscritti ad un’arte. Io credo anzi, o fratelli, che tale debba essere l’indirizzo della nostra azione: noi dobbiamo promuovere ed imporre in Italia il concetto di una Democrazia del lavoro. Integrare il riconoscimento dei diritti del lavoro con la devozione alla patria, che è per noi gradino dell’Umanità: tale sia il nostro volere … . Ma la borghesia italiana non deve e non dovrà porsi come nemica di contro al popolo lavoratore: ella deve fondersi a lui e illuminare generosamente e saggiamente la impreparazione di lui alla gestione della cosa pubblica in una collaborazione che deve essere sincera e piena a qualunque costo. Deve essa avviare tutto il popolo lavoratore alla conquista dello Stato, che a lui spetta e che da lui sarebbe spezzato e travolto se s’intendesse di arrestare o di frodare il corso della evoluzione sociale. Soltanto così si difende lo Stato e con lo Stato si difendono i più preziosi beni. Si difende lo Stato liberandolo dal predominio di quei ceti i quali hanno cercato di ridurlo ad uno strumento di protezione dei loro interessi particolari; si difende aprendolo al popolo lavoratore; si difende contrastandone la conquista ad ogni dittatura di classe, più fieramente e in ogni modo a quella delle classi più impreparate, come si difende affermandone nel pensiero e nell’azione il concetto ed i diritti contro l’antica pretesa della Chiesa che non disarma”.[ii]
Anche il programma diciannovista del movimento fascista, per la parte sociale, si poneva sul piano della massonica “democrazia del lavoro” e fu, non a caso, elaborato dal fratello Alceste De Ambris, lo stesso che scriverà la Carta del Carnaro, Costituzione della Repubblica del Carnaro, nella quale si legge chela Repubblica “è una democrazia diretta che ha per base il lavoro produttivo e come criterio organico le più larghe autonomie funzionali e locali. Essa conferma perciò la sovranità collettiva di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di classe e di religione; ma riconosce maggiori diritti ai produttori e decentra per quanto è possibile i poteri dello Stato, onde assicurare l’armonica convivenza degli elementi che la compongono”. “La Repubblica si propone inoltre di provvedere alla difesa dell’indipendenza, della libertà e dei diritti comuni, di promuovere una più alta dignità morale ed una maggiore prosperità materiale di tutti i cittadini; di assicurare l’ordine interno con la giustizia”.
“Tutti i cittadini della Repubblica senza distinzione di sesso sono uguali davanti alla legge. Nessuno può essere menomato o privato dell’esercizio dei diritti riconosciuti dalla Costituzione se non dietro regolare giudizio e sentenza di condanna. La Costituzione garantisce a tutti i cittadini l’esercizio delle fondamentali libertà di pensiero, di parola, di stampa, di riunione e di associazione. Tutti i culti religiosi sono ammessi; ma le opinioni religiose non possono essere invocate per sottrarsi all’adempimento dei doveri prescritti dalla legge.L’abuso delle libertà costituzionali per scopi illeciti e contrari alla convivenza civile può essere punito in base a leggi apposite, le quali però non potranno mai ledere il principio essenziale delle libertà stesse”.
“La Costituzione garantisce inoltre a tutti i cittadini senza distinzione di sesso, l’istruzione primaria, il lavoro compensato con un minimo di salario sufficiente alla vita, l’assistenza in caso di malattia o d’involontaria disoccupazione, la pensione per la vecchiaia, l’uso dei beni legittimamente acquistati, l’inviolabilità del domicilio, l’habeas corpus, il risarcimento dei danni in caso di errore giudiziario o di abuso di potere”.
“La Repubblica considera la proprietà come una funzione sociale, non come un assoluto diritto o privilegio individuale. Perciò il solo titolo legittimo di proprietà su qualsiasi mezzo di produzione e di scambio è il lavoro che rende la proprietà stessa fruttifera a beneficio dell’economia generale”.
Tre elementi concorrono a formare le basi costituzionali della Repubblica: i cittadini; le corporazioni; i comuni.
Nella Carta del Carnaro troviamo gli echi di elaborazioni zanardelliante, cattaneane, ghisleriane, di Gabriele Roisa, alle quali ho fatto cennno nel mio: La Massoneria lombarda”.
Carlo Cattaneo, al quale i massoni dedicheranno nel tempo numerose logge, nel suo scritto del 1884: “La città considerata come principio delle istorie italiane”, ipotizza la centralità dei comuni, con città più vicine al concetto di regione statalizzata che a quello di Stato vero e proprio e propone, in base ad un diritto federale, come diritto dei popoli, una federazione intorno a regioni totalmente autonome tra loro, da configurarsi come veri e propri stati.
Giuseppe Zanardelli, nella suo: “Della storia dei feudi” scrive che sono i comuni, piccoli e piccolissimi comuni ad essere i centri ideali intorno a cui costruire le federazioni. “Il fulcro delle autonomie federaliste – scrive Gangemi – rimane per Zanardelli l’individuo, la cui libertà egli non vede svilupparsi dalla città (cioè dalla borghesia) o dall’impero (cioè dall’aristocrazia feudale)”,[iii] ma dalla libertà economica, che nel Medioevo era la proprietà allodiale, deposta, nei secoli bui, nelle mani dei guerrieri, scambiando la sicurezza con la perdita della libertà.
Ispirandosi al modello statunitense e svizzero, e sensibile alle tradizioni repubblicane e federali radicate in Italia fin dall’età comunale, Gabriele Rosa individuava nel Comune, di “piccole dimensioni”, contrapposto quindi a quello più esteso della concezione mazziniana, il nucleo dell’autogoverno locale, e tale da garantire la “vita libera e commossa delle singole membra” della compagine statuale.
In questi protagonisti del Risorgimento è ben lontano il concetto di uno stato unitario italiano, ma ancora più chiaro è Arcangelo Ghisleri, il quale nel suo: “Lo stato italiano e il problema del decentramento”, scrive dell’arretrato e semifeudale Regno Piemontese. Un regno che non rispetta storia e cultura e autonomie territoriali dei territori conquistati. Ghisleri, citando Cattaneo, scrive: “Il Piemonte, affermando l’egemonia militare, doveva porsi in grado di procedere anche con l’egemonia civile. Ma gli uomini , che si fecero per dodici anni arbitri delle cose, paghi d’esercitare la potenza e non curanti di farsene strumento di progresso, si lasciarono sopraggiungere dagli eventi. Quindi la necessità d’applicare in fretta e furia i pieni poteri a riparare i danni dell’ostinata inerzia e di moltiplicare gli atti legislativi, intantoché non vi erano legislatori”.(Carlo Cattaneo, nella prefazione al vol. IX del Politecnico 1860 citato da Ghisleri).[iv] “Si allude – scrive ancora Ghisleri – con queste parole a quel vero colpo di Stato, perpetrato nel 1859 a danno e disdoro dei Lombardi, degli Emiliani, dei Toscani, nell’istante medesimo in cui queste generose popolazioni, vissute sino allora nella consuetudine delle loro naturali guarentigie amministrative, che neppure i rovesciati governi assoluti avevano mai abolite, per amore dell’unità proclamavano l’annessione al regno Sardo”.[v]
La Carta del Carnaro è inoltre agli antipodi dell’idea di Stato Etico che il fascismo, diventato regime e allontanatosi dal “diciannovismo”, si apprestava ad incarnare e anche questo giustifica la costante distanza dal fascismo di Gabriele D’Annunzio, osannato e temuto da Mussolini, che gli rese una sopettosa amicizia, sempre timoroso di un’entrata in campo del Poeta soldato su sponde avverse. Timori non senza fondamento, visto che mentre il fascismo avanzava, D’Annunzio non si esimette dal ricevere un rappresentante del socialismo italiano e il Commissario degli Affari Esteri della Russia sovietica.
La questione dello “stato etico” è di drammatica attualità.
Come ho scritto nel mio: I Druidi e l’etica, “l’idea che lo Stato sia una sostanza consapevole di sè, un’unione organica, un organismo vivente, che si pone come norma etica per il singolo, in quanto fine supremo e arbitro assoluto del bene e del male, ha connotato le vicende dell’Europa del ventesimo secolo, producendo immani disastri con l’avvento di sistemi totalitari, lo scoppio di due guerre continentali e il successivo determinarsi di stati a democrazia limitata. L’idea di Stato etico, infatti, presuppone che lo Stato derivi la sua sovranità da se stesso, in quanto ha in sè la sua ragion d’essere. Non è quindi l’individuo a fondare lo Stato, ma lo Stato a fondare l’individuo e l’individuo passa in secondo piano, va educato, reso conforme all’etica dello Stato. Siamo lontani da una democrazia o dal modello liberale e anche le democrazie nate nel secondo dopoguerra in Europa risentono dell’influenza dell’idea di Stato etico e, ben al di là dei principi proclamati dalle costituzioni, hanno ridotto i cittadini a sudditi di moloch burocratici che si autoreferenziano, sussumendo la casta politica, sempre meno rappresentativa della “sovranità popolare” e sempre più prigioniera della casta burocratico finanziaria. Dalle monarchie siamo passati direttamente alle burocrazie. Il terzo millennio, al suo avvio, ci consegna un mondo in profonda crisi e per uscire dalla crisi è necessario, in primo luogo, rompere gli schemi di pensiero che a questa crisi ci hanno condotto e, tra questi, quello di Stato etico, per costruire uno Stato leggero, al servizio dei cittadini, destrutturato nel suo potere tracotante burocratico, contrabbandato per insieme organico di valori. E’ necessario pertanto ridefinire il concetto di etica e, quand’anche fosse concepito come ricerca di uno o più criteri che consentono all’individuo di gestire adeguatamente la propria libertà nel rispetto degli altri, questa ricerca va ricondotta non ad un orizzonte valoriale predefinito o “rivelato” o in sè sussistente, ma alla tensione verso il senso dell’esistere umano. Gli orizzonti valoriali, anche quando largamente condivisi, sono storicamente determinati e, in quanto tali, transeunti, soggetti ad essere modificati dalla volontà degli uomini. L’Europa, nello sforzo di uscire dalle spire dello Stato etico, rischia di essere avvolta dall’oscurità di nuove consistenti tendenze alla costituzione di Stati teocratici. E’ un pericolo che va scongiurato ritrovando le radici europee più profonde…”
Della Carta del Carnaro, il cui lievito è indubbiamente l’ispirazione massonica, troviamo un importante eco nella Costituzione della Repubblica italiana, “fondata sul lavoro”.
L’esperienza fiumana, pertanto, ben al di là delle epiche risonanze e degli eroici richiami, ha un’importanza paradigmatica che andrebbe rivisitata.
Anche per quanto riguarda il sindacalismo fascista, in gran parte diretto da uomini provenienti dalle file della sinistra sindacale dell’Usi, dalla Uil e dal sindacalismo soreliano e interventista, l’apporto dei massoni fu importante, a cominciare da quello di Edmondo Rossoni e di Dino Grandi, affiliato a Piazza del Gesù. Il 24 e 25 gennaio 1922 venne costituita la Confederazione nazionale delle corporazioni sindacali e Edmondo Rossoni, ex sindacalista rivoluzionario e massone, proveniente dalle file della Uil, ne divenne il segretario. Il primo congresso del neonato sindacato fascista si tenne a Milano al principio di giugno del 1922.
La progettualità massonica ha avuto, del resto, una grande influenza nella costruzione dell’Italia unita, i cui primi passi sono stati guidati da un Parlamento in gran parte costituito da massoni. Valga per tutti l’esempio di Giuseppe Zanardelli, che ha tolto la pena di morte e ha garantito la libertà di riunione e di sciopero.
Gli studiosi di economia sono inoltre concordi nel ritenere che la crisi, che aveva colpito il Paese a partire dal 1882, produsse effetti positivi per il Nord Italia e in particolare per la Lombardia, determinando il sorgere o il consolidarsi di un’industria dinamica e dalle caratteristiche moderne. Numerosi fattori contribuirono a questo risultato. Nuove vie di comunicazione, come la ferrovia del Gottardo, aperta al traffico il 10 luglio del 1882, fecero delle città del Nord e in particolare di Milano il centro di collegamento fra l’Italia e l’Europa, mentre la crisi agricola, liberando notevoli capitali, che non trovavano più convenienza ad investire nella terra, favorì la nascita dell’industria elettrica ed agevolò la trasformazione delle altre esistenti, a cui fornì, peraltro, un’abbondante mano d’opera, che proveniva dai disoccupati delle campagne.
Qualche anno dopo, mentre le banche di Torino, Roma e Genova subivano gravi collassi, Milano divenne il centro finanziario più importante della nazione, perchè vi si costituirono, con l’apporto di capitali tedeschi, la Banca Commerciale ed Il Credito Italiano.
Il dissesto bancario italiano aveva origini antiche. La Destra aveva istituito nel 1886 il costo forzoso della lira, ovvero l’obbligo per i cittadini di accettare le banconote prive di copertura aurea, cioè non convertibili. Il costo forzoso aveva allontanato dall’Italia i capitali stranieri che tornarono nel 1883, con il ritorno alla convertibilità della lira. Ne derivò una spinta all’espansione industriale ed edilizia, quest’ultima particolarmente accentuata a Roma, che costruiva la sua nuova dimensione di capitale del Regno. Il finanziamento delle imprese, in particolare di quelle edilizie, comportò una forte esposizione delle banche e in particolare un’esplosione delle sofferenze. Nel 1893-1894 si ebbero quindi i crolli del Credito Mobiliare e della Banca Generale, che furono messe in liquidazione. La Banca Romana, insolvente, nel tentativo di evitare il crollo, ricorse, con la copertura di molti uomini politici, alla frode, stampando più banconote con lo stesso numero di serie. Inoltre, ad aggravare la situazione dell’istituto di credito, vennero a galla gli intrecci tra affari e politica e lo scandalo della Banca Romana travolse il mondo politico e giunse fino a lambire il colle del Quirinale, residenza del Re.
Si pose quindi la questione della rifondazione del sistema bancario italiano, con la costituzione della Banca d’Italia, nel 1893, e con l’introduzione della banca mista di tipo tedesco, banca universale, capace di partecipare al capitale delle imprese e di convogliare il risparmio nei grandi progetti del decollo industriale.
All’impresa collaborarono capitali tedeschi e svizzeri, richiamati in Italia dal mutamento delle alleanze in politica estera e dall’azione mediatrice della Massoneria, che attraverso i garanti d’amicizia e l’opera del massone ebreo tedesco Otto Joel, convinse i Fratelli d’oltralpe a stabilirsi in Italia con solidi punti d’appoggio finanziari, ai quali seguirono negli anni anche quelli industriali.
Il mutamento di alleanze economiche si era già avvertito con la tariffa protezionista del 1887 e la successiva guerra doganale con la Francia, che colpirono il Mezzogiorno, ma favorirono le industrie del Nord. Se ne avvantaggiarono le fabbriche della seta e del cotone, le quali ammodernarono le proprie attrezzature, passando dalla filanda alla tessitura industriale ed iniziando a penetrare nei mercati stranieri. Esse diedero impulso nel contempo, con il loro sviluppo, a quello dell’industria meccanica. L’industria elettrica decollò grazie all’impegno finanziario della Banca commerciale italiana. Agli inizi degli anni Novanta, dunque, il Nord non solo si oppose alla crisi ma progredì gettando le basi del decollo industriale che prese consistenza a partire dal 1896.
Questo decollo fu in gran parte il frutto dell’insediamento a Milano, nel Palazzo Brambilla, della Banca Commerciale Italiana, fondata nel capoluogo lombardo il 10 ottobre 1894 da un consorzio comprendente capitali finanziari tedeschi e svizzeri. A presiedere la neonata banca d’affari fu chiamato il conte Alfonso Severino Vimercati, uomo dell’entourage crispino e già dirigente della Banca Popolare di Milano.
La Banca Commerciale, alla quale si affiancherà nel 1895 il Credito Italiano (banca sorella e concorrente), fu condotta da Otto Joel e da Federico Weil, altro tedesco di origine ebraica. Nel 1891 Joel chiamò in Italia Giuseppe Toepliz, borghese di origine ebraica, nato a Varsavia, un uomo che avrà gran parte nello sviluppo del nord industriale italiano negli anni a venire. A Toepliz succederà negli anni Trenta del Novecento Raffaele Mattioli, banchiere mecenate e fine intellettuale, protagonista della creazione di Mediobanca, poi diretta dal Fratello Enrico Cuccia.
Motore dello sviluppo, le due banche favorirono il decollo della Terni, dell’Ilva, dell’Edison, delle Acciaierie Falck, della Breda, della Fiat.
Nel contempo si venne formando nella regione una categoria di imprenditori moderni, sensibili ai progressi scientifici e tecnologici, proiettati verso una visione più dinamica dei rapporti di produzione. Sapere chi fossero gli industriali iscritti alla Massoneria, a questo punto, diventa pleonastico. Fu massone, ad esempio Luigi Orlando. Il dato essenziale è che la Massoneria italiana, anche in questo frangente, si impegnò per il decollo del giovane Stato unitario.
Tuttavia, va ricordato che l’impegno non fu solo nella finanza e nell’industria. La Massoneria si impegnò anche nella nascita delle prime organizzazioni del movimento operaio, quindi delle origini del sindacalismo laico e delle società di muto soccorso. Vorrei ricordare che massone fu l’anarchico Michele Bakunin, presente in Italia tra il 1865 e il 1867. Massone fu Osvaldo Gnocchi Viani, fondatore nel 1891 della prima Camera del lavoro, a Milano, che con il massone Enrico Bignami, editore a Lodi de “La Plebe” era in corrispondenza con Engels e introdusse in Italia il pensiero marxista. Massoni furono Arturo Labriola e Andrea Costa, il primo socialista ad entrare ne Parlamento italiano. Massone fu il filosofo Antonio Labriola, che fece conoscere con le sue opere il marxismo in Italia. Massone fu il socialista Leonida Bissolati. Anche molte società di mutuo soccorso furono fondate dall’opera di massoni. Nella provincia di Brescia, furono massoni come Giuseppe Zanardelli e Gabriele Rosa a fondare molte delle società operaie e di mutuo soccorso. Così accadde anche il altre provincie d’Italia.
E’ un impegno che ritroveremo anche verso lafine della prima guerra mondiale nel maggio del 1918, quando venne dato nuovo impulso all’Unione Italiana del Lavoro, fondata nel 1914, il cui programma respingeva ogni rapporto con i partiti politici, dichiarava di opporsi al capitalismo e di essere favorevole alla direzione operaia della produzione, distribuzione e scambio. Per quel che riguardava la nazione, la classe operaia non l’avrebbe respinta, ma conquistata.
Anche in questo caso, come per i precedenti delle camere del lavoro e delle società di mutuo soccorso, i massoni furono protagonisti delle nuova vicenda sindacale, sia per le ispirazioni, sia per gli uomini che la diressero. Come ho già accennato, a fondare la Uil furono infatti i Fratelli Filippo Corridoni, Cesare Rossi, Michele Bianchi, Alceste De Ambris ed Edmondo Rossoni. Rossoni lascerà l’organizzazione nel 1920 per fondare a Ferrara i primi nuclei del futuro sindacato fascista.
[i] CARTA DEL CARNARO (1920)
Testo predisposto da Alceste De Ambris
Premessa
Il Popolo della Libera Città di Fiume, in nome delle sue secolari franchigie e dell’inalienabile diritto di autodecisione, riconferma di voler far parte integrante dello Stato Italiano mediante un esplicito atto d’annessione; ma poiché l’altrui prepotenza gli vieta per ora il compimento di questa legittima volontà, delibera di darsi una Costituzione per l’ordinamento politico ed amministrativo del Territorio (Città, Porto e Distretto) già formante il“corpus separatum” annesso alla corona ungarica, e degli altri territori adriatici che intendono seguirne le sorti.
Parte generale
Art. 1– La Libera Città di Fiume, col suo porto e distretto, nel pieno possesso della propria sovranità, costituisce unitamente ai territori che dichiarano e dichiareranno di volerle essere uniti, la Repubblica del Carnaro.
Art. 2– La Repubblica del Carnaro è una democrazia diretta che ha per base il lavoro produttivo e come criterio organico le più larghe autonomie funzionali e locali.
Essa conferma perciò la sovranità collettiva di tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di classe e di religione; ma riconosce maggiori diritti ai produttori e decentra per quanto è possibile i poteri dello Stato, onde assicurare l’armonica convivenza degli elementi che la compongono.
Art. 3– La Repubblica si propone inoltre di provvedere alla difesa dell’indipendenza, della libertà e dei diritti comuni, di promuovere una più alta dignità morale ed una maggiore prosperità materiale di tutti i cittadini; di assicurare l’ordine interno con la giustizia.
Art. 4– Tutti i cittadini della Repubblica senza distinzione di sesso sono uguali davanti alla legge. Nessuno può essere menomato o privato dell’esercizio dei diritti riconosciuti dalla Costituzione se non dietro regolare giudizio e sentenza di condanna.
La Costituzione garantisce a tutti i cittadini l’esercizio delle fondamentali libertà di pensiero, di parola, di stampa, di riunione e di associazione. Tutti i culti religiosi sono ammessi; ma le opinioni religiose non possono essere invocate per sottrarsi all’adempimento dei doveri prescritti dalla legge.
L’abuso delle libertà costituzionali per scopi illeciti e contrari alla convivenza civile può essere punito in base a leggi apposite, le quali però non potranno mai ledere il principio essenziale delle libertà stesse.
Art. 5– La Costituzione garantisce inoltre a tutti i cittadini senza distinzione di sesso, l’istruzione primaria, il lavoro compensato con un minimo di salario sufficiente alla vita, l’assistenza in caso di malattia o d’involontaria disoccupazione, la pensione per la vecchiaia, l’uso dei beni legittimamente acquistati, l’inviolabilità del domicilio, l’habeas corpus, il risarcimento dei danni in caso di errore giudiziario o di abuso di potere.
Art. 6– La Repubblica considera la proprietà come una funzione sociale, non come un assoluto diritto o privilegio individuale. Perciò il solo titolo legittimo di proprietà su qualsiasi mezzo di produzione e di scambio è il lavoro che rende la proprietà stessa fruttifera a beneficio dell’economia generale.
Art. 7– Il porto e le ferrovie comprese nel territorio della Repubblica sono proprietà perpetua ed inalienabile dello Stato con un ordinamento autonomo tale da consentire a tutti i popoli amici che ne hanno bisogno di servirsene con garanzia di assoluta parità di diritti commerciali con i cittadini fiumani.
Art. 8– Una Banca della Repubblica controllata dallo Stato avrà l’incarico dell’emissione della carta-moneta e di tutte le altre operazioni bancarie. Un’apposita legge ne regolerà il funzionamento e stabilirà i diritti e gli oneri delle banche esistenti o che intendessero stabilirsi nel territorio della Repubblica.
Art. 9– L’esercizio delle industrie, delle professioni e dei mestieri è libero per tutti i cittadini della Repubblica. Le industrie stabilite o da stabilirsi con capitale straniero saranno soggette alle norme di una legge speciale che regolerà pure l’esercizio professionale degli stranieri.
Art. 10 – Tre elementi concorrono a formare le basi costituzionali della Repubblica:
a) i Cittadini;
b) le Corporazioni;
c) i Comuni.
Dei cittadini
Art. 11 – Sono cittadini della Repubblica tutti gli attuali cittadini della Libera Città di Fiume e degli altri territori che ad essa dichiarano di volersi unire; tutti coloro cui venga conferita la cittadinanza per meriti speciali; tutti coloro che ne faranno domanda, quando questa sia accettata dagli organi competenti, in base alla apposita legge.
Art. 12– I cittadini della Repubblica entrano nel pieno possesso di tutti i diritti civili e politici non appena compiuto il ventesimo anno di età, diventando perciò elettori ed eleggibili per tutte le cariche pubbliche senza distinzione di sesso. Saranno tuttavia privati dei diritti politici, con regolare sentenza, tutti quei cittadini:
a) che risultano condannati a pene infamanti;
b) che rifiutano di prestare il servizio militare per la difesa del paese o di pagare le tasse;
c) che vivono parassitariamente a carico della collettività, salvo casi d’incapacità fisica al lavoro dovuta a malattia od a vecchiaia.
Delle corporazioni
Art. 13 – I cittadini che concorrono alla prosperità materiale ed allo sviluppo civile della Repubblica con un continuativo lavoro manuale ed intellettuale sono considerati cittadini produttivi e sono obbligatoriamente inscritti in una delle seguenti categorie, che costituiscono altrettante corporazioni, e cioè:
la. Operai salariati dell’industria, dell’agricoltura, del commercio e dei trasporti. A questa categoria appartengono pure i piccoli artigiani ed i piccoli proprietari di terre che non hanno dipendenti se non in limitatissimo numero o come aiuto saltuario e temporaneo.
2a. Personale tecnico ed amministrativo di aziende private industriali ed agricole, purché non si tratti di comproprietarii delle aziende stesse.
3a. Addetti alle aziende commerciali non operai propriamente detti, purché non si tratti di comproprietarii delle aziende stesse.
4a. Datori di lavoro dell’industria, dell’agricoltura, del commercio e dei trasporti. S’intendono datori di lavoro coloro che, essendo proprietarii o comproprietarii di aziende, si occupano personalmente direttamente e continuativamente della gestione delle aziende stesse.
5a. Impiegati pubblici statali e comunali di qualsiasi ordine.
6a. Insegnanti delle scuole pubbliche e studenti degli istituti superiori.
7a. Esercenti professioni libere non comprese nelle 5 categorie precedenti.
Le cooperative di produzione, lavoro e consumo tanto agricole che industriali costituiscono esse pure una corporazione che può essere rappresentata esclusivamente dagli amministratori delle cooperative stesse.
Art. 14 – Le corporazioni godono di piena autonomia per quanto riguarda la loro organizzazione e funzionamento interno. Esse hanno il diritto d’imporre una tassa commisurata sul salario, stipendio profitto d’azienda, o lucro professionale degli inscritti, per provvedere ai propri bisogni finanziari. Le corporazioni hanno pure il diritto di possedere in nome collettivo beni di qualsiasi specie.
I rapporti della Repubblica con le corporazioni e delle corporazioni fra loro sono regolati dalle norme contemplate agli art. 16, 17 e 18 della presente Costituzione per i rapporti fra i poteri centrali della Repubblica e i Comuni, e dei Comuni fra loro.
Gli inscritti a ciascuna corporazione costituiscono un corpo elettorale per l’elezione dei propri rappresentanti al Consiglio Economico secondo le norme fissate dall’art. 23 della Costituzione.
Dei Comuni
Art. 15 – I Comuni sono autonomi fin dove l’autonomia non è limitata dalla Costituzione ed esercitano tutti i poteri che non sono da questa attribuiti agli organi legislativi esecutivi e giudiziari della Repubblica.
Art. 16 – I Comuni sono in diritto di darsi quella Costituzione interna che ritengono migliore; ma devono chiedere per le loro costituzioni la garanzia della Repubblica che l’assume quando:
a) esse nulla contengono di contrario alle prescrizioni della Costituzione della Repubblica;
b) risultino accettate dal popolo e possano essere riformate quando la maggioranza assoluta dei cittadini lo richieda.
Art. 17 – I Comuni hanno diritto di stipulare fra loro accordi, convenzioni e trattati sopra oggetti di legislazione e di amministrazione; però devono presentarli all’esame del potere esecutivo della Repubblica, il quale, se ritiene che tali accordi, convenzioni o trattati siano in contrasto con la Costituzione della Repubblica o con i diritti di altri Comuni, li rimanda al giudizio della Corte Suprema che può dichiararne l’incostituzionalità. In tal caso il potere esecutivo della Repubblica è autorizzato ad impedirne l’esecuzione.
Art. 18 – Allorché l’ordine interno di un Comune è turbato o quando è minacciato da un altro Comune, il potere esecutivo della Repubblica è autorizzato ad intervenire:
a) se l’intervento è richiesto dalle autorità del Comune interessato;
b) se l’intervento è richiesto da un terzo dei cittadini in possesso dei diritti politici del Comune stesso.
Art. 19 – I Comuni hanno segnatamente il diritto:
a) di organizzare l’istruzione primaria in base alle norme stabilite dall’art. 38 della Costituzione;
b) di nominare i giudici comunali;
c) di organizzare e mantenere la polizia comunale;
d) d’imporre tasse;
e) di contrarre prestiti nel territorio della Repubblica. Quando invece tali prestiti devono essere contratti all’estero occorre la garanzia del governo che la concede soltanto in caso di riconosciuta necessità.
Del potere legislativo
Art. 20 – Il potere legislativo è esercitato da due corpi elettivi:
a) La Camera dei Rappresentanti;
b) Il Consiglio Economico.
Art. 21 – La Camera dei Rappresentanti viene eletta a suffragio universale diretto e segreto da tutti i cittadini della Repubblica che hanno compiuto il 20° anno di età e che sono in possesso dei diritti politici. Ogni cittadino della Repubblica avente diritto a voto è eleggibile a membro della Camera dei Rappresentanti.
I rappresentanti vengono eletti per un periodo di tre anni, in ragione di uno ogni mille elettori ed in ogni caso in numero non inferiore a 30. Tutti gli elettori formano un unico corpo elettorale e l’elezione si compie a suffragio universale segreto e diretto col sistema della rappresentanza proporzionale.
Art. 22 – La Camera dei Rappresentanti tratta e legifera sui seguenti oggetti che sono di sua competenza:
a) Codice Penale e Civile;
b) Polizia;
c) Difesa Nazionale;
d) Istruzione pubblica secondaria;
e) Belle Arti;
f) Rapporti dello Stato con i Comuni.
La Camera dei Rappresentanti si riunisce ordinariamente una volta all’anno nel mese di ottobre.
Art. 23 – Il Consiglio Economico si compone di 60 membri eletti nelle seguenti proporzioni a suffragio universale segreto e diretto, col sistema della rappresentanza proporzionale:
– 15 dagli operai e lavoratori della terra;
– 15 dai datori di lavoro;
– 5 dai tecnici industriali ed agricoli;
– 5 dagli impiegati amministrativi delle aziende private;
– 5 dagli insegnanti delle scuole pubbliche e dagli studenti degli istituti superiori;
– 5 dai professionisti liberi;
– 5 da impiegati pubblici;
– 5 dalle cooperative di lavoro e di consumo.
Art. 24 – I membri del Consiglio Economico vengono eletti per un periodo di due anni. Per essere eleggibili occorre appartenere alla categoria rappresentata.
Art. 25 – Il Consiglio Economico si aduna ordinariamente due volte all’anno, nei mesi di maggio e di novembre, per trattare e legiferare sui seguenti oggetti, che sono di sua competenza:
a) Codice Commerciale e Marittimo;
b) Disciplina del lavoro;
c) Trasporti;
d) Lavori pubblici;
e) Trattati di commercio, dogane, ecc.;
f) Istruzione tecnica e professionale;
g) Legislazione sulle Banche, sulle Industrie e sull’esercizio delle professioni e mestieri.
Art. 26 – La Camera dei Rappresentanti ed il Consiglio Economico si riuniscono insieme una volta all’anno nella prima quindicina di dicembre formando l’Assemblea Nazionale, che tratta e legifera sui seguenti oggetti di sua competenza:
a) rapporti internazionali;
b) finanza e tesoro della Repubblica;
c) istruzione superiore;
d) revisione della Costituzione.
Del potere esecutivo
Art. 27 – Il potere esecutivo della Repubblica si compone di sette Commissari eletti nel modo che segue:
–Presidenza e Affari Esteri, Finanza e Tesoro, Istruzione pubblica: dall’Assemblea Nazionale;
–Interni e Giustizia, Difesa Nazionale: dalla Camera dei Rappresentanti;
–Lavoro, Economia pubblica: dal Consiglio Economico.
Art. 28 – Il potere esecutivo siede in permanenza e delibera collettivamente su tutti gli oggetti che non siano d’ordinaria amministrazione. Il Presidente rappresenta la Repubblica di fronte agli altri paesi, dirige le discussioni ed ha voto decisivo in caso di parità. I Commissari sono eletti per un anno e sono rieleggibili per una volta soltanto. Dopo l’interruzione di un anno possono però essere nuovamente eletti.
Del potere giudiziario
Art. 29 – Il potere giudiziario si compone:
a) dei giudici municipali;
b) dei giudici del lavoro;
c) dei giudici di secondo grado;
d) della giuria;
e) della Corte Suprema.
Art. 30 – I giudici municipali giudicano sulle controversie civili e commerciali fino al valore di cinquemila lire e sui crimini che importano pene non superiori ad un anno. I giudici di primo grado sono eletti in proporzione della popolazione da tutti gli elettori dei vari comuni.
Art. 31 – I giudici del lavoro giudicano sulle controversie individuali fra salariati o stipendiati e datori di lavoro. Essi costituiscono uno o più collegi di giudici eletti dalle Corporazioni che eleggono il Consiglio Economico, nelle seguenti proporzioni: due dagli operai industriali e dai lavoratori della terra, due dai datori di lavoro, uno dai tecnici industriali ed agricoli, uno dai professionisti liberi, uno dagli impiegati amministrativi delle aziende private, uno dagli impiegati pubblici, uno dagli insegnanti pubblici e dagli studenti degli istituti superiori, uno dalle cooperative di lavoro e di consumo. Ogni collegio di giudici del lavoro si divide in sezioni, per il più sollecito disbrigo dei giudizi. Le sezioni riunite costituiscono il giudizio di appello.
Art. 32 – I giudici di secondo grado giudicano su tutte le questioni civili, commerciali e penali che non sono di competenza dei giudici municipali e dei giudici del lavoro – (salve quelle di spettanza della giuria) – e funzionano da Tribunale d’Appello per le sentenze dei giudici municipali. I giudici di secondo grado sono scelti in base a concorso dalla Corte Suprema, fra i cittadini muniti della laurea di dottore in legge.
Art. 33 – Tutti i delitti politici e tutti i crimini e delitti che comportano la privazione della libertà personale per un tempo superiore ai tre anni sono giudicati da una giuria composta di sette cittadini assistiti da due supplenti e presieduti da un giudice di secondo grado.
Art. 34 – La Corte Suprema viene eletta dall’Assemblea Nazionale e si compone di 5 membri effettivi e due supplenti. Almeno due dei membri effettivi ed un supplente dovranno essere muniti della laurea di dottore in legge.
La Corte Suprema è competente a giudicare:
a) sulla costituzionalità degli atti dei poteri legislativo ed esecutivo;
b) su tutti i conflitti di carattere costituzionale fra i poteri legislativo ed esecutivo, fra la Repubblica ed i Comuni, fra i Comuni fra loro, fra la Repubblica e Corporazioni o privati, fra i Comuni e Corporazioni o privati;
c) sui casi di alto tradimento contro la Repubblica ad opera di membri del potere legislativo o esecutivo;
d) sui crimini e delitti contro il diritto delle genti;
e) nelle contestazioni civili fra la Repubblica ed i Comuni; fra i Comuni tra loro;
f) sui casi di responsabilità dei membri dei poteri della Repubblica e di funzionari;
g) nelle questioni circa i diritti di cittadinanza e circa i privi di patria.
La Corte Suprema giudica inoltre le questioni di competenza fra i vari organi giudiziari, rivede in ultima istanza le sentenze pronunziate da questi, e nomina i giudici di secondo grado in base a concorso.
I membri della Corte Suprema non possono coprire alcuna altra carica, neppure nei rispettivi comuni, né esercitare qualsiasi altra professione, industria o mestiere per tutta la durata della carica.
Del Comandante
Art. 34 – [sic]– In caso di grave pericolo per la Repubblica l’Assemblea Nazionale può nominare un Comandante per un periodo non superiore ai sei mesi. Il Comandante durante il periodo in cui rimane in carica esercita tutti i poteri politici e militari, sia legislativi che esecutivi. I membri del potere esecutivo funzionano come suoi segretari. Può essere eletto Comandante qualunque cittadino, nel possesso dei diritti politici, facente parte o no dei poteri della Repubblica.
Allo spirare del termine fissato per la durata della carica del Comandante, l’Assemblea Nazionale si riunisce nuovamente e delibera sulla conferma in carica del Comandante stesso, sulla sua eventuale sostituzione o sulla cessazione della carica.
Della difesa nazionale
Art. 35 – Tutti i cittadini della Repubblica, senza distinzione di sesso, sono obbligati al servizio militare nell’età dai 17 ai 52 anni per la difesa della Repubblica.
Gli uomini dichiarati validi presteranno questo servizio nelle varie armi dell’esercito. Le donne e gli uomini non validi saranno adibiti, secondo le loro attitudini, ai servizi ausiliari, amministrativi e di sanità.
Tutti coloro che a causa del servizio militare perdono la vita o soggiacciono ad un’imperfezione fisica permanente, hanno diritto per sé e per le loro famiglie in caso di bisogno, al soccorso della Repubblica.
Art. 36 – La Repubblica non può mantenere truppe permanenti. L’esercito e la flotta della Repubblica saranno organizzati sulla base della Nazione Armata con apposita legge. I cittadini prestano il servizio militare soltanto per i periodi d’istruzione od in caso di guerra per la difesa del paese.
Il cittadino non perde nessuno dei suoi diritti civili e politici durante i periodi d’istruzione o quando venga chiamato in servizio per la difesa della Repubblica, salve le necessità del servizio militare.
Dell’istruzione pubblica
Art. 37 – La Repubblica considera come il più alto dei suoi doveri l’istruzione e l’educazione del popolo, non soltanto per quel che riguarda la scuola primaria o professionale, ma anche per le manifestazioni superiori della scienza e dell’arte, che devono essere rese accessibili a tutti coloro che dimostrano capacità d’intenderle.
Le scuole superiori esistenti verranno perciò riunite in un’Università libera e completate con nuovi corsi e facoltà, in base ad una apposita legge la quale dovrà contemplare puranche la istituzione di una scuola di Belle Arti e di un Conservatorio Musicale.
Art. 38 – L’organizzazione delle Scuole medie e affidata alla Camera dei Rappresentanti e quella delle Scuole tecniche e professionali al Consiglio Economico. Nelle Scuole medie sarà obbligatorio l’insegnamento delle diverse lingue parlate nel territorio della Repubblica.
L’istruzione primaria è gratuita ed obbligatoria. Essa resta affidata ai Comuni che la organizzano in base a programmi stabiliti da un Comitato di Istruzione primaria composto di un rappresentante per ciascun comune, di due rappresentanti delle scuole medie, di due rappresentanti delle scuole tecniche professionali, e di due rappresentanti degli istituti superiori, eletti dagli insegnanti e dagli studenti.
L’insegnamento primario verrà impartito nella lingua parlata dalla maggioranza degli abitanti di ciascun comune accertata, ove occorra, per mezzo di referendum; ma fra le materie d’insegnamento dovrà in ogni caso essere compresa la lingua parlata dalla minoranza. Inoltre quando lo richieda un numero di alunni sufficiente, a giudizio del Comitato per l’istruzione primaria, il Comune sarà obbligato ad istituire corsi paralleli nella lingua parlata dalla minoranza.
In caso di rifiuto da parte del Comune, il Governo della Repubblica ha diritto d’istituire esso stesso i corsi paralleli caricandone la spesa al Comune.
Art. 39 – Le scuole pubbliche devono poter essere frequentate dai seguaci di tutte le confessioni religiose e da chi non professa nessuna religione, senza pregiudizio della libertà di coscienza di chicchessia.
Della revisione costituzionale
Art. 40 – Ogni dieci anni l’Assemblea Generale si riunisce in sessione straordinaria per la riforma della Costituzione.
La Costituzione può però esser riformata in ogni tempo:
a) quando lo chieda uno dei due rami del potere legislativo;
b) quando lo chieda almeno un terzo dei cittadini aventi diritto al voto di cui all’art. 12.
Sono in diritto di proporre modificazioni alla Costituzione:
a) i membri dell’Assemblea Nazionale;
b) le rappresentanze dei Comuni;
c) la Suprema Corte;
d) le Corporazioni.
Del diritto d’iniziativa
Art. 41 – I componenti dei corpi elettorali hanno diritto di proporre leggi di loro iniziativa sulle materie spettanti ai rispettivi corpi legislativi, purché l’iniziativa sia proposta da almeno un quarto dei componenti il corpo elettorale competente.
Del referendum
Art. 42 – Tutte le leggi approvate dai due rami del potere legislativo possono essere sottoposte a referendum quando questo sia chiesto da un numero di elettori non inferiore ad un quarto dei cittadini aventi diritto al voto.
Del diritto di petizione
Art. 43 – Tutti i cittadini hanno diritto di petizione in confronto dei corpi legislativi che hanno diritto di eleggere.
Incompatibilità
Art. 44 – Nessuno può esercitare più di un potere o far parte contemporaneamente di due corpi legislativi.
Revocabilità
Art. 45 – Tutte le cariche sono revocabili:
a) quando gli eletti perdano i diritti politici mediante sentenza confermata dalla Corte Suprema;
b) quando la metà più uno dei componenti il corpo elettorale voti regolarmente la revoca.
Responsabilità
Art. 46 – Tutti i membri dei poteri e tutti i funzionari della Repubblica sono penalmente e civilmente responsabili dei danni che possono derivare alla Repubblica, ai Comuni, alle Corporazioni od ai privati in caso di abuso o di trascuranza nell’adempimento dei propri doveri. La Corte Suprema giudica su questi casi. I membri della Corte Suprema sono giudicati in questi casi dall’Assemblea Nazionale.
Indennità
Art. 47 – Tutte le cariche contemplate dalla Costituzione sono retribuite mediante indennità da fissarsi per legge votata annualmente dall’Assemblea Nazionale.
FONTE:
G. Negri e S. Simoni, Le Costituzioni inattuate, Editore Colombo, Roma 1990.
[ii]Gianni Vannoni – Massoneria, Fascismo e Chiesa cattolica – Laterza- Bari 1980 – pag. 49
[iii] Cattaneo-Ghisleri-Zanardelli, La linea lombarda del federalismo, Gangemi editore
[iv] Cattaneo-Ghisleri-Zanardelli, La linea lombarda del federalismo, Gangemi editore
[v] Cattaneo-Ghisleri-Zanardelli, La linea lombarda del federalismo, Gangemi editore